Art. 1.

      1. La lettera h) del punto B.3) della Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 204, n. 143, è sostituita dalla seguente:

          «h) il servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nelle isole minori con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è valutato in misura doppia, anche in deroga al limite massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico di cui al punto B.1)».